La terza sezione della Corte di Cassazione ha assolto due studenti, accustai di aver messo a disposizione materiale protetto da copyright nei network P2P.
I fatti risalgono al 1999, prima cioè dell’avvento della legge Urbani e della normativa europea sul copyright. I ragazzi erano stati incriminati di due reati: innanzitutto dublicazione abusiva, cioè per aver distribuito e duplicato, al fine di trarne profitto, contenuti in supporti non contrassegnati dal SIAE (società italiana autori e editori) e poi di aver riprodotto, trasmesso e diffuso in pubblico delle opere d’ingegno protette (film, canzone, album…) per fini personali.
La suprema corte ha escluso che contro i due imputati si possa configurare il reato di dublicazione, poichè questa non è un’operazione collegata o determinata dal download, ma un’azione ben diversa. E’ caduta così l’accusa del reato di dublicazione abusiva.
Di conseguenza la Cassazione ha fatto cadere le accuse di cui, all’articolo 171 Ter in quanto non si intravedono gli estremi di una violazione del diritto d’autore per scopi di lucro, perchè non c’è stato alcun vantaggio economico visto che i ragazzi hanno messo a disposizione i propri file gratuitamente.
Va però tenuto presente che la Legge Urbani, successiva ai fatti giudicati dalla Cassazione, ha cambiato radicalmente il quadro giuridico di riferimento.
Oggi anche il semplice download a titolo personale costituisce reato amministrativo, mentre la condivisione di file integra un illecito personale.












